La mobilità tra Fondi Interprofessionali è stata introdotta dalla Legge n. 2/2009, art. 19, comma 7-bis, ed è stata attuata dall’INPS con la Circolare INPS n. 107 del 01/10/2009, che ne definisce modalità operative e procedure, successivamente aggiornate dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 227 dell’11/05/2026.Le aziende interessate alla mobilità, ovvero al trasferimento delle risorse da un Fondo Interprofessionale a un altro, devono indicare nella denuncia contributiva il codice di revoca “REVO” e/o “REDI” e, contestualmente, il codice del nuovo Fondo di adesione, per FonARCom:
- “FARC” su Uniemens NetInps per le aziende non agricole;
- “FONARCOM” sulla piattaforma POSAGRI per le aziende agricole.
Dall’entrata in vigore delle nuove linee guida del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 227 dell’11/05/2026, la richiesta di portabilità dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro e non oltre 90 giorni dalla data di revoca dell’adesione al Fondo di provenienza.
In caso di trasferimento tra Fondi Interprofessionali, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo il 70% dei contributi versati nel triennio precedente, al netto del prelievo governativo e dell’eventuale ammontare già utilizzato dall’impresa per il finanziamento di propri piani formativi.
Casi in cui non è ammessa la portabilità
Non è ammessa la portabilità:
- per importi inferiori a € 3.000,00;
- per aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rientrino nella definizione comunitaria
di micro o piccola impresa.
In attuazione della normativa vigente, FonARCom ha adottato il proprio
Regolamento sulla Portabilità.