Mobilità e Portabilità - FonARCom

Mobilità e Portabilità

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La mobilità tra Fondi Interprofessionali è stata introdotta dalla Legge n. 2/2009, art. 19, comma 7-bis, ed è stata attuata dall’INPS con la Circolare INPS n. 107 del 01/10/2009, che ne definisce modalità operative e procedure, successivamente aggiornate dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 227 dell’11/05/2026.Le aziende interessate alla mobilità, ovvero al trasferimento delle risorse da un Fondo Interprofessionale a un altro, devono indicare nella denuncia contributiva il codice di revoca “REVO” e/o “REDI” e, contestualmente, il codice del nuovo Fondo di adesione, per FonARCom:

  • “FARC” su Uniemens NetInps per le aziende non agricole;
  • “FONARCOM” sulla piattaforma POSAGRI per le aziende agricole.

Dall’entrata in vigore delle nuove linee guida del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 227 dell’11/05/2026, la richiesta di portabilità dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro e non oltre 90 giorni dalla data di revoca dell’adesione al Fondo di provenienza.

In caso di trasferimento tra Fondi Interprofessionali, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo il 70% dei contributi versati nel triennio precedente, al netto del prelievo governativo e dell’eventuale ammontare già utilizzato dall’impresa per il finanziamento di propri piani formativi.

Casi in cui non è ammessa la portabilità

Non è ammessa la portabilità:

  • per importi inferiori a € 3.000,00;
  • per aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rientrino nella definizione comunitaria
    di micro o piccola impresa.

In attuazione della normativa vigente, FonARCom ha adottato il proprio
Regolamento sulla Portabilità.