FAQ - FonARCom

Faq

Adesione

Quali aziende possono aderire a FonARCom?
Possono aderire a FonARCom tutte le aziende italiane, a prescindere da comparto, attività produttiva e classe dimensionale, che al momento dell’adesione abbiano almeno un lavoratore soggetto all’obbligo di versamento dello 0,30% del monte contributivo INPS.

Aderire a FonARCom comporta costi o oneri aggiuntivi per l’azienda?
Aderire a FonARCom non comporta alcun onere o costo aggiuntivo per le aziende: lo 0,30% del monte salari contributivo, che fa parte del costo del lavoro, è comunque dovuto per legge all’INPS.

Come si effettua l’adesione a FonARCom?
L’adesione a FonARCom è semplice e gratuita. Trovi tutte le informazioni dedicate nella pagina “Modalità di adesione”.

Quando deve essere espressa l’adesione al Fondo?
È possibile aderire a FonARCom in qualunque momento dell’anno. L’adesione è effettuata una tantum, non va quindi ripetuta negli anni successivi.

Da quando è efficace l’adesione?
Come indicato nella Circolare INPS n. 107/2009, l’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il codice FARC.

Come posso verificare l’adesione della mia azienda a un Fondo Interprofessionale?
Puoi verificare l’adesione della tua azienda a un Fondo Interprofessionale consultando il tuo Cassetto Previdenziale, alla voce “Dati complementari” del sito dell’INPS (sezione dedicata all’impresa). Il perfezionamento dell’adesione viene comunicata dall’INPS a FonARCom in un tempo compreso tra le due e le sei settimane, a partire dalla scelta effettuata tramite Uniemens.
Puoi verificare l’ufficializzazione dell’adesione accedendo al Farc Interattivo.

L’Azienda che già aderisce a un altro Fondo Interprofessionale può scegliere di passare a FonARCom?
Sì, è possibile revocare l’adesione al Fondo precedentemente scelto e aderire a FonARCom. Per saperne di più, visita la pagina “Modalità di adesione”.

Un’azienda agricola può aderire a FonARCom? Con quali procedure?
Sì, anche le aziende del comparto agricolo possono aderire a FonARCom e senza costi o oneri aggiuntivi. L’adesione dell’azienda agricola a FonARCom si effettua con la procedura trimestrale DMAG UNICO di denuncia e versamento all’INPS dei contributi.

L’azienda può far aderire a FonARCom anche i lavoratori inquadrati come dirigenti/apprendisti/ soci lavoratori di cooperativa?
Sì, l’azienda può far aderire a FonARCom anche dirigenti, apprendisti e soci lavoratori di cooperativa. Per maggiori informazioni, visita la pagina “Modalità di adesione”.

L’azienda può far aderire a FonARCom anche i lavoratori inquadrati come personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato?
Sì, l’azienda può far aderire a FonARCom anche i lavoratori inquadrati come personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato. Scopri di più nella pagina “Modalità di adesione”.

Mobilità

L’azienda che decide di aderire a FonARCom revocando l’adesione a un altro Fondo, può attivare la mobilità delle risorse versate nel Fondo di provenienza, per trasferirle a FonARCom?
Può farlo se sono verificate alcune condizioni generali previste dalla Circolare INPS nr. 107 del 01/10/2009 ed eventualmente dal regolamento del Fondo di provenienza.

Parti Sociali

Un’azienda può aderire a FonARCom anche se è associata a un organismo datoriale/sindacale diverso da CIFA e CONFSAL?
Qualunque azienda privata italiana con almeno un dipendente può aderire liberamente a FonARCom, a prescindere da aspetti associativi datoriali/sindacali.

Aziende aderenti

È possibile consultare l’elenco delle Aziende aderenti a FonARCom?
Il Fondo FonARCom non diffonde questo tipo di informazioni.

Avviso 01/2017

Soggetti Proponenti

5.a) Un Ente di Formazione in possesso di Certificazione di Qualità Settore EA 37, ma non accreditato in nessuna Regione, può presentare dei Piani Territoriali e/o Settoriali in qualità di Soggetto Proponente? 

Gli Enti di Formazione in possesso di Certificazione di Qualità Settore EA37, ma non accreditati in nessuna Regione, non possono presentare Piani Formativi sull’Avviso 01/2017.

Possono essere Soggetti Proponenti gli Enti di Formazione e le Agenzie Formative Accreditate o in fase di Accreditamento presso le Regioni territorialmente competenti. Nel caso di Accreditamento in corso di ottenimento, tale procedura dovrà essere definita al massimo entro i 30 giorni successivi alla delibera di ammissione al finanziamento da parte del CDA del Fondo, e comunque prima della stipula della Convenzione, pena la revoca del provvedimento di ammissione.

L’Accreditamento deve essere posseduto direttamente dal Soggetto Proponente e non da Soggetti Collegati (che eventualmente potranno loro presentare il Piano).

5.b) L’Ente può operare su tutto il territorio nazionale, visto che la Certificazione di Qualità non ha vincoli territoriali o deve far riferimento esclusivamente alla Regione in cui è ubicata la propria Sede Operativa e/o Legale?

Non essendo previsto nell’Avviso un limite territoriale, l’Accreditamento presso una Regione è sufficiente per effettuare la formazione in ambito nazionale.

5.c) In caso di ATS tra un Ente di Formazione Accreditato in Regione e un Soggetto in possesso di Certificazione di Qualità, ci sono limiti nella suddivisione delle attività, in termini di territori e mole economica di competenza?

L’Avviso non prevede ATS tra Enti di Formazione Accreditati e Soggetti in possesso di Certificazione di Qualità.

Possono proporre Piani Formativi a valere sull’Avviso 1/2017 le ATS tra Enti di Formazione/Agenzie Formative Accreditate o in fase di Accreditamento presso una o più Regioni. Non sono previste delle limitazioni nella suddivisione delle attività, fermo restando le seguenti indicazioni:

– per quanto concerne l’ATS in via di costituzione, deve essere presentata attestazione sottoscritta da tutti i Soggetti partecipanti al costituendo Raggruppamento, contenente espresso impegno, in caso di approvazione del Piano Formativo, a costituirsi con le prescritte modalità in tale forma, con indicazione esplicita della Mandataria e delle percentuali e tipologie di attività che ogni Membro dell’aggregazione andrà a realizzare.

– per i Raggruppamenti già costituiti valgono le medesime regole, con l’eccezione che in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in ATS, deve essere presentata copia dell’Atto Costitutivo del Raggruppamento, redatto nelle forme e secondo i termini di cui all’Art. 45 e ss. DLGS 50/2016.

5.d) L’Accreditamento presso una Regione in quale ambito è richiesto?

L’Accreditamento Regionale si intende rispetto alla materia oggetto dell’Avviso, nello specifico i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento alla Formazione Continua. In base ai Regolamenti Regionali vi possono essere uno o più settori di Accreditamento (es. Regione Lombardia ha due sezioni A e B, entrambe le sezioni includono la Formazione Continua e quindi sono accettate entrambe).

Massimali di spesa 

5.e) Nell’Avviso si fa riferimento a dei massimali di contributo ottenibili per singola Azienda: tale massimale deve essere rispettato anche all’interno di un Piano Interaziendale?

Per i Piani Mono Aziendali il Contributo del Fondo per ogni Piano Formativo, sia in sede di Approvazione che in sede di Rendiconto non potrà superare i valori indicati:

Micro / € 7.000,00
Piccola / €15.000,00
Media / € 25.000,00
Grande / € 40.000,00

Per i Piani Interaziendali il Contributo del Fondo per ogni Piano Formativo, sia in sede di Approvazione che in sede di Rendiconto non potrà superare il valore derivante dal seguente calcolo:

numero Aziende Beneficiarie (individuate per Codice Fiscale)

x

valore massimo di € 10.000,00

trattasi del calcolo del massimale di Contributo Fondo riconoscibile per Piano e non del calcolo del Beneficio singolo per Azienda che quindi può essere minore o maggiore ai 10.000,00 €. In questo caso non è quindi previsto un rapporto tra dimensione aziendale e tra massimale del Beneficio.

Rendicontazione del Beneficio

5.e) Se in fase di presentazione un’Azienda dichiara tramite il Format 02 un Beneficio di € 8.500,00 ma per motivi contingenti usufruisce di formazione per € 6.000,00 a rendiconto il SA avrà una decurtazione del Contributo pari alla differenza tra dichiarato e realmente beneficiato?

Il valore di Beneficio indicato in fase di presentazione rappresenta una previsione, potrà comunque subire variazioni sia in positivo che in negativo senza che questo comporti una variazione del Contributo finale riconosciuto (ammesso che tutti gli obiettivi di Piano vengano raggiunti).

A seguito dell’entrata in vigore del Registro Nazionale Aiuti di Stato – RNA (di cui all’art 14 della L.115/2015, così come previsto dall’art 52 della L. 234/2012 e s.m.i) a partire dal 1 luglio 2017 la nuova procedura di autorizzazione aziende beneficiarie, anche durante la fase attutiva del Piano Formativo, prevede il preventivo caricamento del valore del beneficio nel RNA. L’importo indicato è considerato come il valore massimo della formazione di cui l’azienda potrà fruire, eventuali aumenti dovranno quindi essere comunicati preventivamente e gestiti come una richiesta a se stante.

Coinvolgimento del territorio

5.f) A pag. 18 dell’Avviso si specifica che è valorizzato in fase di valutazione il coinvolgimento del territorio: a tal fine è sufficiente inserire lettere di supporto di Parti Sociali ed Enti Bilaterali?

Per la valutazione e la conseguente attribuzione del relativo punteggio, il coinvolgimento del territorio nel Piano Formativo (Istituzioni, Università, Parti Sociali, Enti Bilaterali) dovrà essere attestato producendo l’idonea documentazione a supporto da allegare già ai documenti di Presentazione. Si specifica che la struttura/Ente dovrà essere materialmente coinvolto nel Piano Formativo e quindi presente anche a Rendiconto (es: rilascio Attestati sulla Sicurezza, Attività di Analisi dei Fabbisogni, etc.). L’Avviso non pone limitazioni sul coinvolgimento di Enti o Parti Sociali terze al Fondo.

Deleghe e affidamenti

5.g) E’ possibile delegare un Soggetto Terzo per una o più attività su un Piano, fino al valore massimo pari al 30% del Contributo e in aggiunta affidare un’attività a una persona fisica legata al precedente Soggetto (ad esempio il suo Legale Rappresentante)?

No, in questo caso i valori verranno sommati e l’eventuale eccedenza rispetto al limite del 30% non verrà riconosciuta a Rendiconto.

5.h) Posso affidare un’Attività sul Piano a una Società legata a uno dei Soggetti Beneficiari?

Si, i Soggetti Beneficiari e/o eventuali Soggetti non terzi a SB potranno svolgere delle attività nel Piano ribaltandone i costi reali sul SA.

5.i) Come devono essere progettati i percorsi con tematica Sicurezza?

L’impianto progettuale dei percorsi sulla Sicurezza obbligatoria dovrà essere conforme alla normativa vigente; il progetto dovrà svilupparsi per singolo percorso normato (es. il corso di primo soccorso e quello di antincendio dovranno essere presentati come due progetti differenti e non potranno essere due moduli di uno stesso progetto, come anche i corsi di antincendio rischio basso e rischio medio dovranno essere presentati come due progetti differenti) la formazione dovrà essere obbligatoriamente erogata durante l’orario di lavoro dei discenti.

La modalità formativa per la tematica Sicurezza, anche non normata, dovrà essere obbligatoriamente ricondotta alla modalità A2 Aula Sicurezza o F2 Fad/Autoapprendimento Sicurezza.

5.h) Come devono essere inquadrati i percorsi in materia di privacy o gli adeguamenti alla normativa europea in materia di privacy?

Tali percorsi devono essere ricondotti alla modalità A2 Aula Sicurezza o F2 Fad/Autoapprendimento Sicurezza.

Principi di Rendicontazione a costi reali degli Strumenti Avvisi

Avviso 06/2017

6.a) Soggetti Delegati e Soggetti Partner: nella categoria ente o società specializzata che abbia diritti di esclusiva su un software possono rientrare anche i concessionari?

Il punto riportato nell’Avviso a pagina 8 della sezione Soggetti Delegati e a pagina 10 della sezione Soggetti Partner:

“- Ente o società specializzata che abbia diritti di esclusiva su un software, o su una specifica tecnologia oggetto della formazione, o sia l’unico operatore in possesso del know-how necessario per l’erogazione del percorso formativo”

è da intendersi come segue:

– Ente o società specializzata che abbia diritti di esclusiva o sia concessionario di un software o di una specifica tecnologia oggetto della formazione, o sia l’unico operatore in possesso del know-how necessario per l’erogazione del percorso formativo.

Avviso 04/2018

A seguito di pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di interesse per Sistemi di Imprese e dell’Avviso 05/2018 si chiarisce che la seguente frase di pagina 6 dell’Avviso 04/2018

“Si informano i Soggetti Proponenti ed Attuatori che, come previsto dal regolamento e dalle procedure interne del Fondo, nel presente Avviso non sono ammesse a beneficio le Aziende aderenti allo strumento Conto Formazione di FonARCom (aziendale/aggregato chiuso/di rete) al momento dell’inserimento nel Piano (per quelle individuate in fase di proposta) e comunque entro la data di scadenza di presentazione al Fondo (per quelle individuate nella successiva fase attuativa). Le aziende inserite come beneficiarie in un piano formativo non potranno aderire ad un conto formazione fino a chiusura del piano stesso da parte del Fondo.”

deve ora leggersi:

“Si informano i Soggetti Proponenti ed Attuatori che, come previsto dal regolamento e dalle procedure interne del Fondo, nel presente Avviso non sono ammesse a beneficio le Aziende aderenti allo strumento Conto Formazione di FonARCom (aziendale/aggregato chiuso/di rete) o ad un Sistema di Imprese (SDI) al momento dell’inserimento nel Piano (per quelle individuate in fase di proposta) e comunque entro la data di scadenza di presentazione al Fondo (per quelle individuate nella successiva fase attuativa). Le aziende inserite come beneficiarie in un piano formativo non potranno aderire ad un Conto Formazione o ad un Sistema di Imprese fino a chiusura del piano stesso da parte del Fondo.”